Statuto


STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“LUANDA”

ART.1 - COSTITUZIONE
1. In data 30/06/2011 viene costituita l’Associazione di Volontariato denominata “ LUANDA ”, che in seguito sarà denominata l’Organizzazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91, della Legge Regionale 15/92 e della Legge Regionale 47/09, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L’Organizzazione ha sede in Genova.

ART.2 - PRINCIPI
1. L’Associazione è apolitica e apartitica non ha fine di lucro, si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione).
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell’Assemblea.

ART.3 - SCOPI E FINALITÀ
L’Organizzazione non ha fini di lucro e si avvale, in modo determinante, delle azioni dirette personali e gratuite dei propri aderenti. L’Associazione persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di promuovere la cultura della solidarietà ed elevare la condizione sociale, culturale ed ambientale della popolazione, ed in particolar modo delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche sociali o familiari, in ambito nazionale ed internazionale, nel rispetto di tutte le normative vigenti.
L'Organizzazione di Volontariato “LUANDA ” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- promuovere la solidarietà tra i popoli e contribuire a sostenere processi di sviluppo umano nei Paesi e nelle comunità con le quali coopera, secondo l’orientamento delle Nazioni Unite;
- organizzare, anche insieme ad altre Associazioni affini, attività e manifestazioni che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali;
- sostenere e promouvere iniziative progettuali nei Paesi in Via di Sviluppo volte al soddisfacimento dei bisogni primari delle popolazioni più svantaggiate, in accordo con le comunità locali e nel rispetto della realtà sociale, culturale e ambientale presente;
- la realizzazione di iniziative di raccolta fondi, per il perseguimento degli obiettivi statutari;
- promuovere forme di collegamento, informazione, consultazione oltre l’ambito delle singole Organizzazioni, favorendo così la spontanea aggregazione e la crescita del ruolo educativo del Volontariato;
- collaborare con altri Enti Pubblici e privati ed Associazioni al fine di promuovere e sviluppare reti, sia di relazione che di interscambio, con la finalità di diffondere e promuovere la cultura;
- creare e promuovere progetti per lo sviluppo delle relazioni tra Italia e altri Stati e viceversa;
- costruire una rete di informazione che permetta di interagire con le varie Istituzioni, private e pubbliche, e con singole persone;
- sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso una documentata informazione, sull’operato dell’Organizzazione, sul problema della solidarietà e sui valori del volontariato;
- aderire ad Organizzazioni, Associazioni ed Enti partecipando ai relativi organismi.
-auto-sviluppo sostenibile.


ART.4 -  ADERENTI ALL ORGANIZZAZIONE
1. Possono aderire all’Organizzazione, oltre ai Fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
2. Il numero di aderenti è illimitato.
3. Gli aderenti all’Organizzazione possono essere:
- soci fondatori, ovvero le persone fondatrici dell’Associazione;
- soci onorari, ovvero persone di chiara fama e le persone giuridiche no profit  che, essendosi particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno alle missioni dell’associazione, vengono ammessi nella stessa con tale qualifica dal consiglio direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e possono  partecipare alle riunioni senza diritto di voto;
- soci sostenitori, ovvero le persone e le persone giuridiche no profit che condividono le finalità dell’Associazione e desiderano sostenere l’associazione attraverso un contributo economico più consistente oltre alla quota di associazione;
- soci ordinari, ovvero le persone e le persone giuridiche  no profit che sostengono l’attività dell’Associazione con la loro diretta partecipazione alla vita organizzativa della stessa con il versamento della quota annuale.

ART.5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI
1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Organizzazione. Nella domanda di ammissione l’aspirante dichiara di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Organizzazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Aderenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di aderente, una volta acquisito, ha un carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n.2.  Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
2. Gli aderenti cessano di appartenere all’ organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
-  decesso;
-  dimissioni volontarie;
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
-  mancato versamento della quota associativa per un anno;
-  comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
3. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.
4. Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

ART.6 - DIRITTI EDOVERI DEGLI ADERENTI
1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell’Organizzazione .
2. Gli aderenti posso essere chiamati a contribuire alle spese dell’Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. È annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee (se in regola col pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o tramite delega;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Organizzazione;
- di dare dimissioni in qualsiasi momento.
4. Gli aderenti hanno l’obbligo:
- di pagare la quota associativa;
- di svolgere le attività precedentemente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario, agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

ART.7 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all’ atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.
2. L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- renditi di beni mobili ed immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.
3. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Popolare stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Tesoriere (o altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica).
5. È fatto d’obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART.8 - ORGANI SOCIALI DELL ORGANIZZAZIONE
1. Organi sociali dell’Organizzazione sono:
- L’assemblea Generale degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere.
2. Tutte le cariche dell’Organizzazione sono gratuite, hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART.9 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ADERENTI
1. L’assemblea è costituita da tutti gli organi aderenti all’Organizzazione.
2. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea viene convocata dal Tesoriere. Il presidente nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qual volta si renda necessaria  per le esigenze dell’Organizzazione. La convocazione può avvenire mediante avviso scritto da inviare con fax, lettera, e-mail o telegramma agli associati e/o tramite avviso affisso nei locali della sede, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. L’assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:
- del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’ anno precedente.
6. L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Ciascun aderente può essere portatore al massimo di due deleghe.
9. Le deliberazione dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell’Organizzazione come previsto dall’Art. 22.
10. I compiti dell’ Assemblea sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio di consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare  sullo scioglimento e o sulla proroga della durata dell’Organizzazione;
- decidere in via definitiva sull’ espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione estinzione dell’Organizzazione).
11. Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 10 - CONSIGLO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque  componenti. Resta in carica cinque  anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il  Vicepresidente ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una vota ogni sei  mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro    giorni dal ricevimento della richiesta (alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti a scopo consultivo ma senza possibilità di voto).
4. Competenze del Consiglio Direttivo:
- fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di aprile successivo all’anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale  approvato dall’Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dei soci aderenti e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
-  ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
3. Il Presidente in caso di necessità ed urgenza può:
- assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo;
- disporre di fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere senza autorizzazioni particolari dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fino alla concorrenza di duemilacinquecento euro.
4. Tutti i provvedimenti presenti nel precedente punto n. 3, dovranno essere dal Presidente sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 12 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro tre mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

ART. 13 - IL VICEPRESIDENTE
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vice Presidente sostituisce  il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questo. Viene eletto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i suoi componenti e a maggioranza di voti.
3. Il Vice Presidente redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva i libri sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente e cura lo schedario degli aderenti.
4. Il Vice Presidente coadiuva il Tesoriere nell’elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 14 - IL TESORIERE
1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Competenze del Tesoriere:
- provvedere alla esazione delle quote sociali, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvedere alla regolare tenuta della contabilità e dei registri dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa. 

ART.15 - ATTIVITÀ  SECONDARIE
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 Maggio 1995.

ART.16 -  SERVIZIO DI CASSA
Il servizio di cassa è affidato ad idoneo Istituto Bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l’Associazione.

ART.17 - DIPENDENTI
1. L’Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essi svolta.
2. I rapporti tra l’Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio assistenziali.

ART.18 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
 1. L’Organizzazione di Volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’ opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti  tra l’Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.



ART.19 - ASSICURAZIONI
Gli aderenti all’Organizzazione che svolgono attività di Volontariato attivo sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché  per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.

ART.20 - BILANCIO
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che li approva  a norma di Legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell’Associazione.

ART.21 - MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno la metà degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.22 - SCIOGLIMENTO DELL ORGANIZZAZIONE
1. Lo scioglimento la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico Ordine del Giorno.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

ART.23 - NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.



ART.24 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla Legge n266 del 11 agosto 1991.